Performance
Riferimento normativo: art. 20 del d. lgs. 33/2013
Responsabile della pubblicazione: Braggion Daniela
PREMESSA
La CIVIT (ora ANAC) in data 19.9.2010 - prot. n. 2160/2010, in risposta ad un quesito posto dall’IPAB Fondazione Grimani Buttari di Osimo (AN) con nota del 9.11.2010 - prot. n. 5148, nel quale l’Autorità allora preposta, sosteneva che, relativamente all’obbligo di costituire l'Organismo indipendente di valutazione ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 150/2009, “...la Commissione è dell'avviso che le I.P.A.B. che, ai sensi del D. Lgs. n. 207/2001, si sono trasformate in Aziende pubbliche di servizi alla persona, non essendo comprese nel novero delle amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, analogamente agli enti pubblici economici, non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 e, pertanto, non sono tenute a costituire gli OIV”.
La deliberazione adottata dalla CIVIT medesima in data 10.7.2013, n. 54/2013 di reg., ad oggetto: “Parere della Commissione sulla richiesta dell’Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (IPAB) “Opera Pia Istituto S. Lucia di Palermo” per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009)”, recita: “...- secondo quanto disposto dalla citata delibera n. 23 /2012, sostituita dalla delibera n. 12/2013, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16...”.
Le norme richiamate contengono disposizioni operative assai stringenti, probabilmente pensate per ministeri e per organismi statali di grandi dimensioni, che mal si addicono alle realtà locali delle IPAB., tanto che, per l’appunto, è previsto per la generalità degli enti locali l’adeguamento a dette norme e non un recepimento sic et simpliciter.
IPAB di Vicenza fino al 2017 ha configurato un sistema di valutazione molto semplificato, ove era previsto l’operato del Nucleo di Valutazione.
Nel frattempo il titolo II del d.Lgs. 150/2009 è stato riformato attraverso il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74 (c.d. Riforma Madia).
Alla luce di tale ultima riforma, l'Ente ha ritenuto opportuno revisionare in toto il sistema di valutazione della performance dell’Ente, attraverso un nuovo regolamento, recependo in modo maggiormente organico le indicazioni legislative, costituendo quindi l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e ridefinendo il sistema gestionale.
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Regolamento per la misurazione e valutazione della performance
Linee di indirizzo
PIANO DELLA PERFORMANCE
Deliberazione n. 33/2019 approvazione piano performance 2019 2021
Piano della Performance 2019 2021
Programmazione annuale del servizio 2019
Documento politiche della struttura per strutture intermedie 2019
Deliberazione n. 76/2018 approvazione piano performance 2018 2020
Piano della Performance 2018 2020
Programmazione annuale del servizio 2018
Documento politiche della struttura per strutture intermedie 2018
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI
Ammontare complessivo dei premi
DATI RELATIVI AI PREMI
Distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata per dare conto del livello di selettività nella distribuzione dei premi e degli incentivi
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità
BENESSERE ORGANIZZATIVO
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