Accesso civico

Riferimento normativo: art. 5, c.1 e 2, d. lgs. n.33/2013
 
L'accesso civico semplice riguarda dati, documenti e informazioni per i quali l'art. 5 del D. lgs 33/2013 obbliga la pubblicazione riconoscendo a chiunque il diritto di richiederli.
L'accesso civico generalizzato, contenente i dati e i documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, è un nuovo diritto riconosciuto a chiunque ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. lgs 33/2013 e nei limiti relativi alla tutela di interessi guiridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo decreto.
 

Potere sostitutivo

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